Contrassegno europeo per parcheggio disabili

Ultima modifica 29 marzo 2021

Ufficio competente: Uffici Demografici
Indirizzo: Piazza Umberto I, 1 
Telefono: 0131 355124 Fax: 0131 356914 
e-mail: demografici@comune.pietramarazzi.al.it
PEC: info@pec.comune.pietramarazzi.al.it


“In data 15 settembre u.s. è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151, di approvazione del “Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”, che recepisce la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 giugno 1998 sostituendo il “contrassegno invalido” con il nuovo modello comunitario uniforme, detto “contrassegno di parcheggio per disabili”.
Pertanto si rammenta che dal 15 SETTEMBRE 2015 i tagliandi arancioni NON SONO PIU’ VALIDI!
CONTRASSEGNO
Il nuovo modello, di colore azzurro chiaro con il simbolo della sedia a rotelle bianco su sfondo azzurro scuro, plastificato al momento del rilascio, prevede:
- Nella parte anteriore, esposta sul veicolo, la data di scadenza, il numero di serie del contrassegno e l’indicazione “Comune di Pietra Marazzi” con la firma del responsabile dell’Ufficio ed il logo del Comune;
- Nella parte retrostante, il nominativo, la fotografia e la firma del soggetto autorizzato.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento tutti i contrassegni già rilasciati sono stati sostituiti, fermo restando che, nel periodo transitorio, il Comune ha provveduto, comunque, ad emettere i nuovi contrassegni e a rinnovare quelli in scadenza, con il nuovo modello.
Il titolare del contrassegno potrà quindi fruire delle facilitazioni previste in tutti gli stati membri dell’Unione Europea che hanno aderito alla raccomandazione, con obbligo di rispettare le specifiche disposizioni di ogni singolo paese.
Il “contrassegno invalidi” è, infatti, un’agevolazione della mobilità personale riconosciuta in Italia ai sensi dell’articolo 188 del Codice della Strada e dell’articolo 381 del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, anche alle persone non vedenti.
Il contrassegno non è mai collegato ad una vettura ma “segue” la persona che ne è titolare a bordo di qualsiasi vettura di cui essa si serva.
In linea generale il contrassegno consente:
1. Di sostare in tutte le aree a parcheggio senza limiti di tempo;
2. Di parcheggiare negli spazi riservati ai disabili, contraddistinti dall’apposita segnaletica, ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno;
3. La sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che ciò non comporti il blocco del traffico;
4. Il transito e la sosta del veicolo anche in caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse, o quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure sia stata vietata o limitata la sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico;
5. Di circolare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali alle quali sia consentito l’accesso anche a una sola categoria di veicoli in servizio di pubblica utilità con il solo onere di esporre il contrassegno;
La domanda di rilascio del contrassegno va presentata in carta libera dall’invalido residente nel territorio comunale o, in caso di impedimento dell’interessato per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge, figlio o da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, allegando la fotocopia della carta di identità dell’invalido.
Alla domanda si deve allegare il certificato medico rilasciato dall’Ufficio di medicina legale dell’ASL competente, che attesta il diritto al conseguimento del contrassegno.
Nel caso in cui l’Ufficio di medicina legale riconosca un’invalidità temporanea la domanda deve essere corredata da una marca da bollo da € 16,00.
L’autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente, previo pagamento di € 12,50 come diritti di segreteria, e vale 5 anni o il minor periodo di tempo indicato nel certificato dell’Ufficio di medicina legale.
L’istanza di rinnovo dell’autorizzazione permanente va presentata allegando un certificato del medico curante che attesta che permangono i motivi d’invalidità che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno. Nel caso di contrassegno temporaneo l’invalido deve rivolgersi nuovamente all’Ufficio di medicina legale.
La domanda può esser presentata anche per chiedere:
• La sostituzione gratuita del contrassegno in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità;
• Il duplicato per furto e smarrimento, allegando copia della denuncia presentata presso le competenti autorità di pubblica sicurezza.