Separazioni e divorzi

Ultima modifica 23 settembre 2022

Ufficio competente: Ufficio di Stato Civile 
Indirizzo: Piazza Umberto I, 1
Telefono: 0131 355124 
e-mail: demografici@comune.pietramarazzi.al.it


Descrizione del procedimento
Con la legge 162/2014 dell’11 dicembre 2014 i coniugi che intendono procedere a separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso), scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile) possono farlo mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi oppure del Comune dove l’atto è stato trascritto o celebrato il matrimonio.
Tuttavia NON è possibile ricorrere a questa procedura semplificata nei seguenti casi:
• In presenza di figli minori comuni dei coniugi richiedenti;
• In presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci, comuni dei coniugi richiedenti
• Se le parti vogliono concordare patti di trasferimento patrimoniale.
Pur restando fermo il divieto che l’accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale, il Ministero dell’Interno ha previsto che nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile possa essere concordato tra i coniugi un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento) , sia nel caso di richiesta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorziale).
A partire dal 26 maggio 2015 sono stati ridotti i termini per la proposizione della domanda di divorzio: 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nel caso in cui vi sia stata separazione giudiziale; 6 mesi invece nel caso in cui vi sia stata separazione consensuale; parimenti di 6 mesi è il termine previsto nel caso in cui la separazione sia stata raggiunta mediante accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile o a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati.


Procedimento
Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Tale modello debitamente sottoscritto deve essere consegnato all’Ufficio di Stato Civile oppure essere inviato, allegando un documento di
riconoscimento valido di ciascuna delle parti, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: info@pec.comune.pietramarazzi.al.it.
L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’Ufficiale di Stato Civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti. A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte allo stesso di volersi separare o divorziare. Nello stesso giorno l’Ufficiale dello Stato Civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo. Al secondo appuntamento l’Ufficiale dello Stato Civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento). Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore; se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo. Costi Unitamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e prima della redazione dell'accordo, i coniugi dovranno provvedere al versamento nelle casse comunali del diritto fisso (D.G.C. n. 11 del 23.04.2015) pari a € 16,00, tramite bollettino postale c/c n. 11466158 intestato a: Comune di Pietra Marazzi – Ufficio Tesoreria – Causale diritto fisso per accordi di separazione/divorzio.

Comunicazione dati per separazione-divorzio.
23-09-2022
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