Riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio

Ultima modifica 30 marzo 2021

Ufficio competente: Ufficio di Stato Civile 
Indirizzo: Piazza Umberto I, 1 
Telefono: 0131 355124 Fax: 0131 356914 
e-mail: demografici@comune.pietramarazzi.al.it
PEC: info@pec.comune.pietramarazzi.al.it


Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, o in un atto pubblico, o in un testamento (art. 254 cc) prima della nascita, nell’atto di nascita o successivamente alla nascita.
Solitamente il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita:
- Entrambi i genitori effettuano la dichiarazione di nascita, o presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuto il parto o all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza di uno dei genitori. Il bambino può essere riconosciuto anche da un solo genitore. Qualora l’altro genitore non effettui il riconoscimento il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto.
Tuttavia i genitori possono effettuare il riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza ovvero dopo la nascita e precisamente:
1. prima della nascita del bambino,
2. dopo la nascita del bambino
NEL CASO IN CUI UN SOLO GENITORE ABBIA PROVVEDUTO AL RICONOSCIMENTO AL MOMENTO DELLA NASCITA L’ALTRO PUO’ RICONOSCERE SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA.
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA CON IL CONSENSO DEL GENITORE CHE PER PRIMO HA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO.
TALE CONSENSO PUO’ ESSERE PRESTATO ALLA PRESENZA DI ENTRAMBI (O PRIMA DEL RICONOSCIMENTO).
Se la dichiarazione di riconoscimento riguarda un figlio che ha compiuto i 14 anni è necessario l’assenso del figlio stesso.


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
L’allegato modello di comunicazione dei dati per l’avvio del procedimento a cui va apposta una marca da bollo da euro 16,00 corredata da fotocopia del documento di identità.


Per ulteriori informazioni:
• Recarsi personalmente presso Ufficio di Stato Civile
• Telefonicamente al numero 0131/355124
• Per e-mail all’indirizzo: zen@comune.pietramarazzi.al.it


L’attribuzione del cognome al figlio cittadino italiano nato fuori del matrimonio:
Se il minore viene riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita deve essere attribuito l’intero cognome del padre.
(anche se il padre è straniero e la cittadinanza italiana deriva al minore dalla madre).
Se il minore viene riconosciuto al momento della nascita da un solo genitore, il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto per primo.
Se il minore viene riconosciuto dal padre successivamente alla nascita LA DECISIONE IN MERITO AL COGNOME SPETTA ESCLUSIVAMENTE AL TRIBUNALE ORDINARIO AL QUALE I GENITORI DOVRANNO RIVOLGERSI AUTONOMAMENTE CON SPECIFICA RICHIESTA, MOTIVATA E ASSISTITI DA UN LEGALE.
Se, invece, al momento del riconoscimento il figlio sia già maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità previste dal codice civile, con dichiarazione contestuale all’atto del riconoscimento o con dichiarazione successiva resa all’ufficiale dello Stato Civile.


MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
Acquisita la documentazione necessaria, l’Ufficio fissa un appuntamento per ricevere il riconoscimento di filiazione. Quindi provvede direttamente all’iscrizione dell’atto di riconoscimento nei registri di Stato Civile, alle relative annotazioni a margine dell’atto di nascita (riconoscimento, eventuale acquisto della cittadinanza italiana, attribuzione del cognome spettante ai sensi del Codice Civile) e alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.


Casi particolari:
IL RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA DEL MINORE STRANIERO:
L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi:
• Recandosi personalmente presso – Ufficio di Stato Civile
• Telefonicamente al numero numero 0131/355124
• Per e-mail all’indirizzo: zen@comune.pietramarazzi.al.it


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”
Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile


SCADENZA
Il riconoscimento di figli nati fuori da matrimonio può essere effettuato in qualsiasi momento.


MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
Acquisita la documentazione necessaria, l’Ufficio fissa un appuntamento per ricevere il riconoscimento di filiazione. Quindi provvede direttamente all’iscrizione dell’atto di riconoscimento nei registri di Stato Civile, alle relative annotazioni a margine dell’atto di nascita (riconoscimento, eventuale acquisto della cittadinanza italiana, attribuzione del cognome spettante ai sensi del Codice Civile) e alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.


COSTO PER IL CITTADINO
Nessun costo.


AGEVOLAZIONI
Nessuna agevolazione.

Richiesta avvio del procedimento
26-07-2021
Allegato formato pdf
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