Nascita

Ultima modifica 30 marzo 2021

Ufficio competente: Ufficio di Stato Civile 
Indirizzo: Piazza Umberto I, 1
Telefono: 0131/355124 
e-mail: demografici@comune.pietramarazzi.al.it


COSA FA L’UFFICIO
L’Ufficio iscrive/trascrive l’atto di nascita di figli di genitori residenti o di bimbi occasionalmente nati nel territorio del Comune e cura gli adempimenti connessi e conseguenti.


DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
La denuncia di nascita può essere resa:
• presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita. L’atto viene poi inviato dalla Direzione Sanitaria all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove risiedono i genitori o del Comune indicato dai genitori quando questi risiedano in Comuni diversi;
• presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita;
• presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la denuncia può essere resa indifferentemente in uno dei due Comuni;
• per le nascite avvenute in abitazione privata, la denuncia può essere effettuata presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori. Se i genitori risiedono in Comuni diversi, la denuncia può essere resa indifferentemente in uno dei due Comuni.


CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA
Per la denuncia di nascita:
• di un figlio nato in costanza di matrimonio occorre la presenza del padre o della madre o di un loro procuratore speciale o del medico/ostetrica/persona che ha assistito al parto;
• di un figlio nato fuori da matrimonio occorre la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio o dell’unico genitore che intende effettuare il riconoscimento. Il figlio nato fuori da matrimonio può essere riconosciuto anche da genitori uniti in matrimonio con altra persona. E’ possibile riconoscere un figlio senza aver ancora compiuto 16 anni di età previa autorizzazione del Tribunale.


DOCUMENTI DA PRESENTARE
• Documento di identità del/i dichiarante/i in corso di validità. Per il dichiarante/i sprovvisti di tale documento è necessaria la presenza di due testimoni, maggiorenni e muniti di un documento di identità in corso di validità, che garantiscano per l’identità del/i dichiarante/i.
• Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.
• Per dichiarante/i cittadino/i straniero/i, che non conosce/ono la lingua italiana, è necessaria l’assistenza di un interprete, maggiorenne e munito di un documento di identità in corso di validità.


SCADENZA
La denuncia di nascita deve essere resa:
• entro 3 (tre) giorni presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
• entro 10 (dieci) giorni presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o, in caso di residenze diverse, indifferentemente presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza della madre o del padre;
• entro 10 (dieci) giorni presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita.
Se la denuncia è resa oltre il decimo giorno, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Della denuncia tardiva viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica.


MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
L’Ufficio iscrive/trascrive l’atto di nascita, rilasciando i relativi estratti/certificati al/i genitore/i ed emettendo le connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente. Per i soli figli di genitori residenti nel Comune l’Ufficio provvede all’iscrizione anagrafica sullo stato di famiglia della madre (eccezionalmente del padre, se la madre non risiede in alcun Comune italiano) e al rilascio di un certificato cartaceo che sostituisce provvisoriamente il codice fiscale/tessera sanitaria del bimbo (successivamente spedito a mezzo posta dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di residenza).


RIFERIMENTI NORMATIVI
• Art. 131 e segg. del Codice Civile come modificati dalla Legge 10 dicembre 2012 n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali)
• D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)
• Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
• D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)
• D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
• Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative

IN EVIDENZA
Casi particolari:
• nel caso di bimbo nato morto, la denuncia deve essere resa solo presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita;
• nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la denuncia deve essere resa solo presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita;
• nel caso di bimbo nato da genitori stranieri residenti all’estero, la denuncia può essere resa presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita o presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita;
• nel caso di bimbo nato da genitori italiani residenti all’estero, la denuncia può essere resa presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita o presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita.
 

Dichiarazione di nascita
26-07-2021
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