Matrimonio

Ultima modifica 23 giugno 2023

Matrimonio civile

Ufficio competente: Ufficio di Stato Civile 
Indirizzo: Piazza Umberto I, 1 
Telefono: 0131 355124 
e-mail demografici@comune.pietramarazzi.al.it


COSA FA L’UFFICIO
L’Ufficio cura tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla celebrazione del matrimonio civile.


DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
Eseguite le pubblicazioni di matrimonio, senza opposizioni, i nubendi, nel giorno e nell’ora concordati con l’Ufficio, si presentano nella Casa Comunale (Sala Consiglio del Palazzo Comunale ) per la celebrazione del matrimonio civile, insieme a due testimoni maggiorenni, tutti muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.


CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA
I nubendi, per i quali siano state eseguite le pubblicazioni di matrimonio, senza alcuna opposizione, possono contrarre matrimonio con rito civile. Possono, altresì, contrarre matrimonio con rito civile i nubendi cittadini stranieri non residenti o non domiciliati in Italia che presentano idonea documentazione da verificare presso l’Ufficio.


DOCUMENTI DA PRESENTARE
Ai fini della prenotazione della sala e della data di celebrazione del matrimonio civile i nubendi devono presentare:
• copia del documento di identità valido di due testimoni maggiorenni.
Almeno 10 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio:
• i nubendi devono comunicare all’Ufficio l’eventuale volontà di variare il regime patrimoniale già scelto in sede di pubblicazioni di matrimonio;
• se un nubendo non conosce la lingua italiana, deve indicare all’Ufficio un interprete, maggiorenne che munito di un documento di identità in corso di validità, lo assisterà nel rendere le dichiarazioni previste;
• se il nubendo è sordo, muto o non vedente, la dichiarazione è ricevuta, in alcuni casi, con l’ausilio di un assistente, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare col medesimo, o con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante.


SCADENZA
Il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno dalla stessa.


MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
Celebrante è il Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, ovvero gli Assessori, i Consiglieri Comunali o gli Ufficiali dello Stato Civile appositamente delegati. L’Ufficio a seguito della celebrazione:
• provvede alla registrazione dell’atto di matrimonio ed alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente;


COSTO PER IL CITTADINO
• Elenco tariffe


RIFERIMENTI NORMATIVI
• Artt.99 e segg. e artt. 106 e segg. del Codice Civile
• Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
• P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) e s.m.i.
• M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
• Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)
• Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76)
• Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016 n. 76)
• Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 (Modificazioni ed integra-zioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016 n. 76)
• Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7 (Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016 n. 76)
• Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative


IN EVIDENZA
Se uno dei due nubendi non può recarsi presso il luogo della celebrazione, per infermità o per altro giustificato motivo, l’Ufficiale dello Stato Civile e il Segretario Comunale si trasferiscono nel luogo in cui si trova il nubendo impossibilitato a muoversi per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorrono 4 testimoni maggiorenni e lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all’Ufficio. Normalmente il matrimonio viene celebrato dall’Ufficiale dello Stato Civile al quale è stata richiesta la pubblicazione. Tuttavia può essere celebrato anche in un altro Comune se i nubendi fanno richiesta in tal senso. Considerata la particolarità e complessità del relativo procedimento si consiglia di contattare sempre preventivamente l’Ufficiale dello Stato Civile addetto anche per la compilazione della modulistica di riferimento.


Matrimonio religioso


Ufficio competente: Ufficio di Stato Civile 
Indirizzo: Piazza Umberto I, 1 
Telefono: 0131-355124 
e-mail demografici@comune.pietra.marazzi.al.it


COSA FA L’UFFICIO
L’Ufficio cura tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla celebrazione del matrimonio religioso. Il matrimonio religioso con rito cattolico concordatario produce effetti civili per l’ordinamento italiano. Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i cosiddetti “culti acattolici”, riconosciuti dallo Stato italiano o previsti da accordi specifici tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose.
DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
Eseguite le pubblicazioni di matrimonio, senza opposizioni, i nubendi ritirano presso l’Ufficio il certificato di eseguita pubblicazione/nulla osta, da consegnare al Parroco/Ministro di culto per il seguito di competenza. I nubendi devono prestare particolare attenzione alla scelta del regime patrimoniale tra i coniugi da dichiarare al celebrante.
CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA
I nubendi, per i quali siano state eseguite le pubblicazioni di matrimonio, senza alcuna opposizione, possono contrarre matrimonio con rito religioso cattolico/acattolico. Possono, altresì, contrarre matrimonio religioso cattolico/acattolico i nubendi cittadini stranieri non residenti o non domiciliati in Italia che hanno presentato idonea documentazione presso l’Ufficio di Stato Civile.


DOCUMENTI DA PRESENTARE
Nessun documento.


SCADENZA
Nessuna scadenza.


MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
• Matrimonio religioso con rito cattolico: entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, il Parroco inoltra la richiesta di trascrizione del relativo atto all’Ufficiale di Stato Civile, che provvede direttamente a trascrizione,
annotazioni a margine dell’atto di nascita degli sposi e a connesse comunicazioni ai sensi della normativa vigente.
• Matrimonio religioso con rito acattolico: entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, il Ministro di Culto inoltra all’Ufficio la richiesta di trascrizione del relativo atto (unitamente al nulla osta che autorizza il Ministro di Culto alla celebrazione). L’Ufficio provvede direttamente a trascrizione, annotazioni a margine dell’atto di nascita degli sposi e a connesse comunicazioni ai sensi della normativa vigente.


COSTO PER IL CITTADINO
Nessun costo.


RIFERIMENTI NORMATIVI
• Artt. 99 e segg. e artt. 106 e segg. del Codice Civile
• Legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929)
• R.D. 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia)
• Legge 24 giugno 1929, n. 1159(Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi)
• R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l’attuazione della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato)
• Legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese)
• Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede)
• Legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno)
• Legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia)
• Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane)
• Legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia – UCEBI)
• Legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia – CELI)
• Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
• D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)
• D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
• Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
• Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
• Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
• Legge 31 dicembre 2012, n. 245 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione buddhista italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
• Legge 31 dicembre 2012, n. 246 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)
• Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative

Richiesta pubblicazioni di matrimonio
26-07-2021
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