Convivenze di fatto

Ultima modifica 29 marzo 2021

Ufficio competente: Ufficio di Stato Civile 
Indirizzo: Piazza Umberto I, 1 
Telefono: 0131-355124 
e-mail demografici@comune.pietra.marazzi.al.it
Pec: info@pec.comune.pietramarazzi.al.it


COSA FA L’UFFICIO
Riceve le dichiarazioni di due persone maggiorenni che decidono di costituire una convivenza di fatto.


DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta deve essere presentata dagli interessati attraverso la compilazione di un apposito modulo con le seguenti modalità:
• presso lo sportello anagrafico comunale,
• per raccomandata
• per via telematica


CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA
La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso, purchè coabitanti allo stesso indirizzo anagrafico. Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate – fra loro o con terzi – da matrimonio o unione civile.


DOCUMENTI DA PRESENTARE
Devono essere obbligatoriamente presentati o allegati alla dichiarazione, per ciascun convivente di fatto:
• documento di identità e codice fiscale.
• Documentazione comprovante lo stato libero, se di cittadinanza non italiana.


MODALITA’ E TEMPI DI RISPOSTA
Entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione la stessa verrà registrata, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione o ricezione. L’Ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti, coabitazione e stato libero, nei 45 giorni successivi alla presentazione della
dichiarazione, trascorsi i quali, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la convivenza di fatto si intende confermata (silenzio-assenso).


IN EVIDENZA
Dalla “convivenza di fatto” la legge fa discendere alcuni diritti che esulano dalla sfera patrimoniale; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti patrimoniali si può stipulare un apposito “contratto di convivenza” dal notaio o dall’avvocato che provvederà anche a farlo registrare in Anagrafe. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio. Per “concludere” la convivenza di fatto basterà compilare un apposito modulo per la cessazione della convivenza di fatto e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità. La convivenza di fatto cessa anche automaticamente a seguito del cambio di residenza effettuato da soltanto uno dei due conviventi. Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.


RIFERIMENTI NORMATIVI
legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà)

Dichiarazione cessazione convivenza
26-07-2021
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Dichiarazione costituzione convivenza
26-07-2021
Allegato formato pdf
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