Certificazioni e Autocertificazioni

Ultima modifica 29 marzo 2021

Ufficio competente: Ufficio Anagrafe 
Indirizzo: Piazza Umberto I, 1 
Telefono: 0131 355124 Fax: 0131 356914 
e-mail: demografici@comune.pietramarazzi.al.it
PEC: info@pec.comune.pietramarazzi.al.it



COSA FA L’UFFICIO:
Rilascia i seguenti certificati anagrafici destinati ad uso privato (e non a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi):
• residenza corrente e/o storico;
• stato di famiglia corrente e/o storico;
• nascita;
• morte;
• stato libero;
• esistenza in vita;
• cittadinanza;
• certificazione di convivenza di fatto.


CHI PUO’ PRESENTARELA RICHIESTA
Tutti i cittadini residenti.


DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
Comune di Pietra Marazzi – Piazza Umberto I, 1.
I certificati da destinarsi a privati possono anche essere richiesti dagli interessati per posta ordinaria. Occorre allegare oltre alla richiesta, una busta già affrancata con l’indirizzo di destinazione della risposta, una marca da bollo da € 16,00 e € 0,52 per i diritti di segreteria (salvo particolari casi di esenzione dall’imposta di bollo). L’indirizzo a cui inoltrare la richiesta è il seguente: Comune di Pietra marazzi, Ufficio Anagrafe, piazza Umberto I, 1 – 15040 Pietra Marazzi.


DOCUMENTI DA PRESENTARE
Fatta eccezione per i certificati di residenza e stato di famiglia che possono essere rilasciati indistintamente a chiunque ne faccia richiesta, occorre presentare un documento di riconoscimento in corso di validità.


MODALITA’ E TEMPI DI RISPOSTA
Per la Certificazione corrente il rilascio è immediato. Per la Certificazione storica il rilascio avviene entro tre giorni dalla richiesta.


COSTO PER IL CITTADINO
Marca da bollo da € 16.00 da acquistare in tabaccheria e € 0.52 per diritti di segreteria comunali, da pagare allo sportello. Se il certificato è richiesto per un uso esente, previsto dalla tab. B del D.P.R. 642/1972 il costo del certificato è € 0.26, da pagare allo sportello.


RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 223/1989 – Regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. 26/10/1972 n. 642 – Disciplina dell’imposta di bollo D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – T.U. sulla documentazione amministrativa Legge 04/08/2006 n. 248, art. 7 – Passaggi di proprietà di beni mobili registrati Legge 183/2011 in materia di autocertificazioni


IN EVIDENZA
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità), agli uffici pubblici sarà vietato emettere certificati da produrre ad altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, in quanto l’acquisizione dovrà avvenire d’ufficio. Pertanto, presso gli sportelli anagrafici verranno rilasciati soltanto i certificati che abbiano come destinatari finali soggetti privati. Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi il cittadino dovrà ricorrere all’autocertificazione. L’autocertificazione ha il medesimo valore del certificato, non costa nulla e non necessita di autenticazione della firma.