Divieto abbruciamento - dal giorno 15/09/2022 sino al 15 aprile 2023

Pubblicato il 19 settembre 2022 • Ambiente

DIVIETO ABBRUCIAMENTO - DAL GIORNO 15/09/2022 SINO AL 15/04/2023 VIGE IL DIVIETO DI COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI, AGRICOLI E FORESTALI.

 

DIVIETO ABBRUCIAMENTO  -  DAL GIORNO  15/09/2022  SINO AL 15 APRILE 2023 VIGE IL DIVIETO DI  COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI, AGRICOLI E FORESTALI.


Si informano le imprese agricole e i dinteressati che da giovedì 15 settembre 2022 fino al 15 aprile 2023, sull'intero territorio della Regione Piemonte vige il divieto di abbruciamento di materiale vegetale come previsto dalle disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria indicate in D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Nello specifico la citata norma all'art. 1 comma 1.4 dispone: 
"estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità."



ABBRUCIAMENTI - NOTE ESPLICATIVE


Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo;
1.Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2022 al 15 aprile 2022 e dal 15 settembre 2022 al 15 aprile 2023, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:
  • è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
  •  è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno pari a circa 3 mq/ettaro/giorno) dal 16° aprile al 14 settembre, se consentito dal "SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE" e non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi dalla REGIONE PIEMONTE.